ISTITUZIONE EDUCATIVA PUBBLICA MUNICIPALE
SCUOLA SECONDARIA COMUNE N. 2 DELLA CITTÀ DI MAKAR'EV
DISTRETTO MUNICIPALE DI MAKAR'EV
REGIONE DI KOSTROMA
175460, Regione di Kostroma, città di Makar'ev, via Vetlužskaja, 34

APPROVATO
Direttrice dell’istituto scolastico                S.A. Baranova
Ordine n. 82 del 08.11.2013

Regolamento sul Comitato dei Genitori della Classe

DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comitato dei Genitori della classe è un’associazione dei genitori degli studenti della classe. I Comitati dei Genitori vengono istituiti allo scopo di collaborare con la scuola e la famiglia nell'organizzazione dell'educazione e istruzione dei bambini.
Essi forniscono supporto al corpo docente nell’assicurare una solida e profonda conoscenza delle discipline di base, nello sviluppo di elevate qualità morali negli studenti, di un atteggiamento consapevole verso il lavoro, di senso di responsabilità, organizzazione, disciplina, comportamento corretto, educazione giuridica, estetica e fisica, e nella tutela della salute degli studenti.
Il Comitato dei Genitori della classe opera in conformità al presente Regolamento, al piano di lavoro, alle decisioni delle riunioni dei genitori, alle raccomandazioni del consiglio pedagogico, del direttore della scuola e degli insegnanti responsabili di classe.

2. COMPITI DEI COMITATI DEI GENITORI SONO:
2.1. rafforzare in ogni modo i legami tra la famiglia e la scuola per stabilire un’uniformità di influenza educativa da parte del corpo docente e della famiglia;
2.2. coinvolgere attivamente i genitori nella vita scolastica e promuovere la diffusione di conoscenze pedagogiche tra i genitori e la comunità;
2.3. fornire assistenza nell’individuazione e nella tutela degli studenti socialmente svantaggiati.

3. ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI DEL LAVORO DEI COMITATI DEI GENITORI
3.1. Il Comitato dei Genitori viene eletto all’inizio dell’anno scolastico durante la riunione dei genitori e resta in carica per un anno scolastico.
3.2. Il Comitato della classe viene eletto dall’assemblea generale dei genitori della classe, e si compone di un presidente e da 1 a 3 membri.
3.3. Possono essere eletti nel Comitato dei Genitori della classe i genitori di qualsiasi studente della classe, su loro richiesta o su proposta della maggioranza dei partecipanti all’assemblea.
3.4. Il Presidente del Comitato viene eletto tra i membri eletti nella prima riunione del Comitato.
3.5. Il Comitato dei Genitori riferisce sulle proprie attività durante le riunioni dei genitori.
3.6. L’assemblea ha il diritto di richiedere un rapporto straordinario da parte del Comitato, se vi sono dubbi sulle sue attività.
3.7. Il Presidente del Comitato dei Genitori partecipa alle riunioni del Comitato dei Genitori dell’intera scuola, a conferenze scolastiche, e agli incontri tra comitati di classe e l’amministrazione.

3.8. Sotto la guida dei membri del Comitato dei Genitori scolastico, possono essere istituite nella scuola commissioni permanenti o temporanee per specifiche aree di lavoro (propaganda pedagogica, educazione al lavoro e organizzazione del lavoro socialmente utile, attività culturali, logistica, attività sportiva e di benessere, ecc.).
La composizione e il contenuto del lavoro delle commissioni sono determinati dal Comitato dei Genitori.
3.9. Il Comitato dei Genitori organizza assistenza per:
– rafforzare i legami tra il corpo docente e i genitori e la comunità;
– creare le condizioni per l’attuazione del programma educativo;
– organizzare la mensa scolastica;
– coinvolgere i genitori nel lavoro educativo con gli studenti durante il tempo extrascolastico;
– attività di orientamento professionale;
– controllo sull’osservanza dello Statuto della scuola;
– organizzazione e realizzazione di riunioni, conferenze, lezioni per genitori, discussioni per lo scambio di esperienze sull’educazione familiare;
– realizzazione di attività volte al rafforzamento delle basi logistiche e didattiche della scuola, al miglioramento